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Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera per attività in deroga

Descrizione

Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera per attività in deroga

L'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 e com. 3 ed elencati alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.

Chi vuole ottenere l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera deve presentare domanda come previsto dal  Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 e com. 3.

La documentazione necessaria deve essere trasmessa al SUAP come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità competente e ai soggetti competenti.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, per l'avvio dell'operatività dell'impianto il gestore deve gestire, in coordinamento con gli enti preposti al controllo, due fasi la messa in esercizio e la messa a regime.

Approfondimenti

1 - Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitinto lavanderie a ciclo chiuso

2 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno

3 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno

4 - Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno

5 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno:

a) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri

b) operazioni di trasformazione di materie plastiche.

6 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno

7 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno

8 - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno

9 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno

10 - Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno

11 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno

12 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti

13 - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti

14 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno

15 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno

16 - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno

17 - Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno

18 - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno

19 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione

20 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno

21 - Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno

22 - Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno

23 - Attività di betonaggio e/o di produzione di conglomerati cementizi con consumo di cemento non superiore a 540 t/anno

24 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 onnellate/anno 

25 - A Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno

26 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno

27 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 220 tonnellate/anno

28 - Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno

29 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno

30 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche

31 - Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno

32 - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno e attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche

33 - Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno

34 - Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio

35 - Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno

36 - Elettroerosione

37 - Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10MW

38 - Gruppi elettrogeni o motori di emergenza

39 - Linee di trattamento fanghi collocate all’interno di impianti di depurazione acque reflue con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq.

40 - Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole

Domanda di rilascio di un nuovo titolo abilitativo

Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA. È sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art 3, com. 3).

Domanda di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo già rilasciato

La Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 e la Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiariscono che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente): 

  • se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
  • se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e al possesso ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA, mentre per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
  • se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
  • se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.

Nel corso del 2024 scadranno le autorizzazioni la cui domanda è stata presentata nel 2009.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 45 giorni prima del termine di validità dell’autorizzazione.

Al fine di determinare le tempistiche per la presentazione della domanda di rinnovo si precisa che:

  • i 15 anni di durata dell’autorizzazione decorrono dalla data di presentazione domanda di adesione
  • non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

Nel caso in cui contestualmente al rinnovo dell’autorizzazione in deroga il gestore intenda comunicare una modifica, dovrà:

  • presentare domanda di rinnovo dell’adesione
  • esplicitare la modifica nell’ambito della relazione tecnica che prevede una “descrizione dell’attività” o con ulteriore specifica documentazione da allegare alla domanda di adesione.

Al termine del periodo di validità dell’autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione.

In presenza di due o più domande di adesione presentate in tempi differenti, è facoltà del gestore procedere al rinnovo di tutte le domande in occasione della prima scadenza, riunificando pertanto i diversi termini.

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