Salvo quanto previsto dalle diverse normative di settore, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il SUAP può richiedere all'interessato eventuale documentazione integrativa (Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, art. 7).
Trascorsi questi primi 30 giorni, il SUAP adotterà il provvedimento conclusivo entro altri 30 giorni.